NEWS AMBIENTE DL 116/25. CNA: modifiche alla gestione dei RAEE
Con la conversione in legge del D.L.116/2025 sono state apportate modifiche al D.Lgs.49/2014 riguardante la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE.
Queste disposizioni sono in vigore dal 8 ottobre 2025.
In particolare:
- nel caso di ritiro di apparecchiature usate “uno contro uno” o “uno contro zero”, al momento della consegna a domicilio dell’apparecchiatura acquistata dal consumatore, i rivenditori che ritirano l’apparecchio sostituito possono ritirare anche tutti gli altri RAEE provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza che il consumatore sia obbligato ad acquistare un prodotto equivalente;
- i distributori possono effettuare il deposito dei RAEE raccolti sia presso i propri punti vendita sia presso altri luoghi: in entrambi i casi, questi luoghi devono essere comunicati al Centro di Coordinamento RAEE – CDC RAEE. Per la loro mancata comunicazione si applica una sanzione amministrativa compresa tra 2.000 e 10.000 euro;
- in caso di mancata comunicazione al CDC RAEE da parte dei distributori dei quantitativi di RAEE da loro ricevuti si applica una sanzione amministrativa compresa tra 2.000 e 10.000 euro. Questi importi sono ridotti alla metà in caso di comunicazione inesatta o incompleta.
In base all’art.11 co.8 del D.Lgs.49/2014, si ritiene che tali disposizioni così modificate si applichino anche agli installatori e centri di assistenza che ritirano RAEE.
- Il CDC RAEE ha pubblicato un approfondimento su queste disposizioni, comprensivo delle modalità di iscrizione e comunicazione citate nelle sanzioni:
Riferimento normativo:
art.1-bis D.L. 116/2025 convertito con la L.147/2025 pubblicata sulla G.U. n.233 del 7/10/2025